Il Giudice Unico Federale multa Modena. Omologata la partita Tonno Callipo Vibo Valentia – Casa Modena

Lega Maschile               

Gare di Campionato di Serie A1 Sustenium del 5 e 6 febbraio 2011

A) A CARICO TESSERATI
SQUALIFICATI
Lorenzetti Angelo (Copra Morpho Piacenza): squalifica per una giornata per somma di penalità, già ammonito in gara precedente (4 penalità).
AMMONITI
Piazza Roberto (Sisley Treviso).

B) A CARICO SODALIZI
Andreoli Latina – Multa di € 120,00 perché durante l’incontro il pubblico locale, a seguito di una decisione arbitrale avversa, rivolgeva alcune frasi offensive all’indirizzo del 1° arbitro.

C) RECLAMI – OMOLOGHE
Gara del 6 febbraio 2011 Tonno Callipo Vibo Valentia – Casa Modena
Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo della Soc. Tonno Callipo,
OSSERVA
la Società reclamante lamenta che “durante lo svolgimento del 3° set sul punteggio 17-21, l’ingresso in campo dell’atleta Diaz Mayorca Luis Augusto (Atleta Straniero), in sostituzione dell’atleta Cristian Casoli (Atleta Italiano), ha determinato la contemporanea presenza sul terreno di gioco di n. 5 atleti stranieri, con conseguente chiara irregolarità, per come specificamente contemplato nella Guida Pratica-sezione Indizione Campionati A1/A2 – il cui contenuto deve intendersi qui trascritto”. La Società reclamante precisa la contestazione, sostenendo che tale irregolarità ha trovato riscontro nella prova televisiva, nonché attraverso la testimonianza del Delegato Tecnico presente sul campo, venutone a conoscenza tramite il referto elettronico.
Di tale irregolarità veniva reso edotto il secondo arbitro il quale “non ne teneva affatto conto, dando invece il via libera per la ripresa del gioco”. Chiede quindi la Soc. Tonno Callipo, la non omologazione della gara.
DIRITTO
I fatti contestati dalla Soc. Tonno Callipo appaiono suffragati dal rapporto arbitrale fonte primaria di prova, il quale evidenzia due circostanze determinanti ai fini della omologazione o meno della gara. La prima circostanza, inconfutabile, permette di affermare che la Soc. Casa Modena ha effettivamente utilizzato nel corso della gara cinque giocatori stranieri in campo contemporaneamente, contravvenendo in tal modo alle inderogabili disposizioni contenute nella circolare di indizione, cui fa espresso riferimento il ricorso.
Nel merito quindi il reclamo apparirebbe meritevole di accoglimento.
La seconda circostanza pur tuttavia da esaminare e valutare si riferisce alla ritualità del reclamo sotto il profilo procedurale, anche considerata la fondatezza dello stesso, per palese ammissione del direttore di gara, trattandosi di una assorbente condizione di procedibilità. Orbene dall’esame del referto arbitrale, emerge che il preannuncio del reclamo è avvenuto non contestualmente alla irregolarità commessa (punteggio 17-20 – 3° set), bensì in una successiva fase di gioco (punteggio 20-21 – 3° set), cioè quando il numero degli stranieri in campo era regolare, come ha dichiarato il primo arbitro.
Rilevato quanto emerso, il reclamo deve essere di conseguenza ritenuto inammissibile e quindi respinto perché irrituale, per violazione dell’art. 67 comma 2 Reg. Giurisdizionale.
Il GUF osserva altresì che l’infrazione commessa dalla Soc. Casa Modena debba essere comunque sanzionata, essendo chiaramente emerso dagli atti ufficiali di gara l’irregolarità sulla presenza di atleti italiani e stranieri in campo. Nel caso di specie occorre fare riferimento alla richiamata circolare di indizione (Punto. 3 – sub 2 della relativa normativa) perché nessuno dei soggetti autorizzati ha rilevato l’infrazione. Dovendosi quindi considerare la gara regolarmente disputata, pur tuttavia la Soc. Casa Modena deve essere destinataria della multa prevista. Appare infine evidente che il comportamento dei direttori di gara e del delegato tecnico non accortisi di tale grave irregolarità dovrà essere adeguatamente valutato dall’organo preposto.
P.Q.M. DELIBERA
– di respingere il reclamo perché inammissibile;
– di incamerare la tassa reclamo;
– di omologare la gara Tonno Callipo Vibo Valentia – Casa Modena con il risultato conseguito sul campo;
– di infliggere alla Soc. Casa Modena la multa di € 2.600,00 per avere violato la norma della circolare di indizione campionati nazionali che prevede in modo tassativo la presenza di almeno tre giocatori italiani sempre in campo.